Statuto del Dopolavoro Dipendenti della Regione Lazio

Art. 1

In ottemperanza dell’art. 11 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 20.05.1970) è istituito tra i dipendenti della Regione Lazio il Dopolavoro Dipendenti Regione Lazio (D.D.R.L.) con sede sociale presso i locali della Regione Lazio (Legge 24.5.1937 n. 817 artt. 2 e 4 Associazione Amministrativa autonoma regolata dall’art. 36 e seguenti del Codice Civile).

Art. 2

Sono di competenza del Dopolavoro D.D.R.L. le attività di carattere ricreativo, culturale, artistico, turistico, sportivo, assistenziale, di mutuo soccorso, cooperativistiche, sociali che concorrono a dare un contenuto finalizzato all’impiego del tempo libero dei lavoratori. Sono altresì incluse nella competenza del D.D.R.L. le attività di carattere assistenziale riguardanti convenzioni con Società e Enti pubblici e privati.

Art. 3

Il D.D.R.L. è un’associazione di fatto dotata di autonomia funzionale che non ha fini di lucro e che al fine di usufruire dei benefici di legge potrà aderire ad una delle Associazioni nazionali del tempo libero, in relazione ad una o tutte le proprietività istituzionali, fermo restando il suo carattere di associazione libera di natura privatistica, l’autogoverno e la diretta responsabilità di propri atti di gestione, secondo le norme di cui all’art. 36 e seguenti del Codice Civile.
Il singolo socio è libero comunque di associarsi all’organizzazione di tempo libero di suo gradimento.

Art. 4

Il D.D.R.L. attua a favore dei propri soci e promuove tutte quelle attività o quei servizi sociali, culturali ricreativi e che favoriscono anche l’organizzazione del tempo libero, lo spirito di solidarietà e lo sviluppo di una intensa e democratica vita associativa aziendale e cooperativistica dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori, nonché di attuare iniziative specifiche che aiutino i ragazzi e i giovani allo studio; attività nei vari settori della cultura e specifiche forme associative (circoli); iniziative turistiche, gestione di impianti ricettivi aperti al territorio; iniziative sportive che facciano di questa attività una componente importante nella formazione delle giovani generazioni, tutto secondo le normative e le regolamentazioni deliberate dal Comitato Direttivo, anche per quanto attiene all’uso, alla gestione e all’utilizzo di tutti i servizi e di tutti gli impianti compresi gli orari ed i contributi, compatibilmente con le esigenze degli associati.

Art. 5

Il D.D.R.L.  attesa la pluralità dei compiti che gli si attribuiscono, può articolarsi in sezioni specializzate  che non possono essere superiori a 6, con compiti di natura tecnico-amministrativa, ciascuna delle quali raccoglie i soci che hanno in comune specifico interesse e peculiari predisposizioni, ed in Sezioni territoriali di Frosinone, Rieti e Viterbo ed altre. Le Sezioni dovranno tendere a favorire l’estrinsecazione di doti e capacità particolari di tutti i soci del D.D.L.R. in armonia con le finalità ed indirizzi del dopolavoro.

Il D.D.L.R. può stipulare convenzioni con gli organismi sorti fra i lavoratori, affidano ad essi la gestione dell’attività delle rispettive Sezioni di cui ai commi precedenti, al fine anche di uniformare tutte le iniziative sociali. Le convenzioni saranno affidate a seguito di deliberazione del Comitato Direttivo. L’istituzione delle sezioni è di competenza del Comitato Direttivo.

Art. 6

Tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro nelle varie forme di legge con la Regione Lazio hanno diritto di diventare soci del Dopolavoro. La qualità di socio si consegue con l’iscrizione al D.D.R.L.

Sono soci:

  1. tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro con la Regione Lazio, iscritti nel libro dei soci;
  2. tutti coloro che erano iscritti e successivamente cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o per invalidità o per aver maturato comunque il diritto alla pensione.

Possono essere altresì soci:

  1. gli orfani e le vedove o i vedovi dei dipendenti, di ex dipendenti.

Art. 7

I soci che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali, che saranno stabilite dal Comitato Direttivo, non hanno diritto di usufruire delle attività e delle provvidenze del Dopolavoro.

Art. 8

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Possono cioè liberamente frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione del D.D.R.L., nonché quelle proprie del Dopolavoro e partecipare a tutte le manifestazioni ed avvalersi di tutte le provvidenze attuate dal D.D.R.L., nei limiti delle prescrizioni e modalità stabilite dal Comitato Direttivo, potranno assumere cariche in seno al Comitato Direttivo.

Art. 9

Gli aderenti alle sezioni specializzate, per le particolari esigenze delle medesime, dovranno impegnarsi a versare una quota che sarà fissata, su proposta della Sezione, dal Comitato Direttivo del Dopolavoro.

Art. 10

Sono organi del D.D.R.L.:

  1. L’assemblea dei Soci
  2. Il comitato Direttivo
  3. Il comitato Esecutivo
  4. Il Presidente del Comitato Direttivo
  5. Il Collegio Sindacale
  6. Il Collegio dei Probiviri

Art. 11

I soci eleggono i propri rappresentanti nella misura di cui al successivo art. 12. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Comitato Direttivo, nella quale dichiari di obbligarsi all’osservanza del presente statuto, delle deliberazioni degli organi sociali ed ad eleggere domicilio presso l’Associazione. Nella domanda di ammissione si devono riportare i seguenti dati: nome cognome – cittadinanza – data e luogo di nascita – domicilio.

Sull’accoglimento della domanda decide il Comitato Direttivo. Nel caso che la domanda sia respinta, ne sarà data comunicazione all’interessato con lettera raccomandata. Su caso controverso l’interessato potrà presentare istanza di ricorso avverso la decisione del Comitato Direttivo al Collegio dei Probiviri.

Il socio ha diritto di usufruire di tutte le attività e le provvidenze dell’Associazione. Il socio iscritto da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci ha diritto inoltre:

  1. di partecipare alle assemblee, egli può farsi rappresentare, rilasciando delega ad altro socio;
  2. di essere, titolare nelle assemblee, di deleghe in numero non superiore a una;
  3. di votare in Assemblea ed essere eleggibile.

La qualità di socio si perde per causa di morte, per recesso, per decadenza e per esclusione.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Comitato Direttivo può escludere il socio che:

  1. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  2. in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l’associazione o fomenti disordini o dissidi fra soci;
  3. non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto o nel Regolamento previsto dall’articolo oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
  4. senza preventiva autorizzazione scritta dal Comitato Direttivo prenda parte ad imprese, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle dell’Associazione;
  5. senza giustificati motivi, non adempia puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’Associazione o si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte.

Nei casi indicati alle lettere c) d) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua posizione. L’esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

La decadenza è deliberata dal Comitato Direttivo nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti richiesti dal presente statuto per l’ammissione. Le deliberazioni prese dal Comitato Direttivo per i casi di cui sopra, debbono essere comunicate all’interessato a mezzo lettera raccomandata.

Art. 12

Il Comitato Direttivo è composto di n. 13 membri eletti dall’assemblea dei soci.
I membri del Comitato Direttivo durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione; decadono dopo tre assenze non dovute a giustificati motivi e per eventuali sostituzioni si dovrà fare riferimento alla lista dei candidati non eletti che seguono nella graduatoria di cui all’art. 13 punto 13.

I membri del Comitato non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi L’Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza. A essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione e nell’esercizio delle loro mansioni. Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta e con votazione palese, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo del Comitato, e dal Collegio sindacale. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o con altro mezzo idoneo in modo che i membri del Comitato ed i Sindaci effettivi siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende non approvata.

Alle adunanze del Comitato assisteranno i Sindaci effettivi qualora nominati. Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Amministrazione.

Art. 12 bis

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e da un numero pari di membri designati dal Comitato Direttivo tra gli eletti del Comitato Direttivo stesso. Nel Comitato Esecutivo è, comunque, assicurata la presenza di un rappresentante delle Sezioni Provinciali scelto annualmente tra e dai rappresentanti stessi delle Sezioni Provinciali eletti nel Comitato Direttivo. Salvo che il Comitato Direttivo non le avochi a sé, spetta al Comitato Esecutivo dare attuazione alle delibere adottate dal Direttivo in merito alle attività previste dall’art. 2.

Art. 13

Le elezioni si svolgono ogni 3 anni e debbono essere indette con un preavviso di almeno 30 giorni. Possono partecipare alle elezioni tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con i pagamenti della quota associativa. Apposita commissione composta di 3 membri presiede alle elezioni, compila l’elenco dei soci ammessi al voto, predispone le schede e nomina gli scrutatori, il cui numero non può essere inferiore a 3.

Non è ammesso il voto per delega. Le votazioni si effettuano a mezzo scheda e si svolgono nel modo seguente:

  1. È costituito, per le elezioni del Comitato Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, un Collegio unico regionale;
  2. Per garantire l’elezione di almeno un Consigliere per ciascuna delle provincie di Frosinone, Latina, Rieti, e Viterbo, quattro dei tredici posti del Comitato Direttivo, uno per ciascuna di tali province, sono riservati, previo scorrimento della graduatoria, a candidati la cui sede di lavoro è ivi ubicata;
  3. I soci che vogliano candidarsi, devono depositare presso la sede del D.D.R.L. le domande di partecipazione alle elezioni almeno venti giorni prima delle data fissata per le elezioni indicando a quale degli Organi elettivi del D.D.R.L. è riferita la domanda di partecipazione. Per poter essere candidato, il socio deve essere iscritto al D.D.R.L. da almeno 6 mesi;
  4. La domanda di partecipazione alle elezioni deve essere limitata a pena di esclusione a uno solo degli Organi elettivi del D.D.R.L.;
  5. La Commissione, nei successivi cinque giorni, forma le liste, una per ciascuno degli Organi da eleggere, inserendo i candidati in ordine alfabetico;
  6. Le liste dei candidati sono depositate presso la sede sociale in visione dei soci almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
  7. Dalla data d’indizione delle elezioni alla data di espletamento della stessa sono sospese le iscrizioni al D.D.R.L.;
  8. La Commissione, nello stesso termine di cui al precedente punto cinque, individua i seggi elettorali, di norma uno per ciascuna delle province del Lazio;
  9. Le votazioni vengono effettuate nelle ore e nei giorni stabiliti dalla Commissione che presiede le elezioni;
  10. Ogni socio elettore deve indicare nelle schede, a pena di nullità, il cognome dei candidati che desidera votare, e non potrà indicare più di quattro nominativi per il Comitato Direttivo, 2 (di cui 1 effettivo e 1 supplente) per il Collegio Sindacale e 2 (di cui 1 effettivo e 1 supplente) per il Collegio dei Probiviri;
  11. Dopo aver compilato le schede, il votante deve aver cura di piegarle e depositarle personalmente nella apposita urna, alla presenza degli scrutatori, i quali prendono nota dell’avvenuta votazione;
  12. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti;
  13. Terminata la consultazione elettorale, la Commissione redige apposito verbale formando le graduatorie degli eletti, tenuto conto della riserva dei posti di cui al punto 2; le graduatorie sono portate a conoscenza dei soci a mezzo affissione.

Art. 14

L’assemblea è ordinaria e straordinaria. Essa è indetta dal Comitato Direttivo mediante invio ai soci di avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione; quindici giorni prima la data fissata. In mancanza di tale formalità e in sostituzione della stessa il Comitato Direttivo entro lo stesso termine potrà convocare l’Assemblea mediante avviso affisso nella sede sociale.
In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità l’Assemblea si reputa validamente costituita, quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Compete all’Assemblea ordinaria:

  1. Discutere e approvare il bilancio;
  2. Procedere alla nomina delle cariche;
  3. Determinare la misura del compenso agli amministratori ed ai sindaci, a norma di legge;
  4. Approvare i regolamenti previsti dallo statuto o comunque necessari;
  5. Deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
  6. Deliberare su tutti gli altri oggetti posti all’ordine del giorno attinenti alla gestione sociale e riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale o quante volte il Comitato Direttivo lo creda necessario, ove sia fatta richiesta, per iscritto, con l’indicazione delle materie da trattare dal Collegio Sindacale, 1/3 dei membri del Comitato Direttivo o da almeno 1/5 dei soci.

Se il Comitato Direttivo non provvede entro un mese dalla richiesta, deve provvedere il Collegio Sindacale, L’Assemblea, a norma di legge, è straordinaria quando delibera sugli oggetti, di cui all’art. 2365 del Codice Civile. Essa può essere convocata quando il Comitato Direttivo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta, per iscritto, con l’indicazione delle materie da trattare dal Collegio Sindacale, 1/3 dei membri del Comitato Direttivo o da almeno 1/5 dei soci.

Se il Comitato Direttivo non provvede entro un mese dalla richiesta, deve provvedere il Collegio Sindacale.

L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione ove siano presenti o rappresentati tanti soci che costituiscano la maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L’Assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo anche un’ora dopo la prima convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati all’adunanza. Quando si tratta di delibere sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell’oggetto, sulla fusione dell’Associazione, tanto in prima che in seconda convocazione, l’Assemblea per essere valida, deve essere costituita dai 2/3 dei soci e le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti  i soci. In questi casi i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dall’associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata da parte dei soci intervenuti all’Assemblea non oltre tre giorni dalla sua chiusura, e da parte degli assenti non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione. Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Le votazioni avvengono per:

  1. Appello nominale
  2. Alzata di mano
  3. Scrutinio segreto

Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti soci intervenuti che rappresentino direttamente o per delega almeno ¼ dei voti di tutti i soci. L’elezione del Presidente potrà avvenire per acclamazione. I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare solo da altri soci, mediante delega personalmente scritta; ciascun socio può rappresentare soltanto un altro socio.
Non possono essere delegati gli Amministratori, i Sindaci, nè gli impiegati dell’Associazione, né coloro che non hanno diritto al voto. L’Assemblea elegge il Presidente e un Ufficio di Segreteria, e, ove necessario, la Commissione elettorale e verifica deleghe.
​L’Assemblea approva il Regolamento dei lavori su proposta del Comitato Direttivo uscente. I Consiglieri e i Sindaci si asterranno dal voto quando si dovrà deliberare sul rendiconto o su questioni che si riferiscono alla loro responsabilità. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve e capitale durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non sono imposti dalla legge.

Art. 15

Il Presidente del Comitato Direttivo ha la rappresentanza a tutti gli effetti e la firma sociale. Il Presidente è autorizzato a riscuotere e a pagare somme di ogni natura e a qualsiasi titolo congiuntamente con altro membro del Comitato designato dal Comitato Direttivo stesso. Egli ha inoltre la facoltà di nominare procuratori e avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualsiasi grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Comitato Direttivo può delegare i propri poteri, in tutto o in parte al Vice Presidente o a un membro del Comitato Direttivo, e, con speciale procura, per atti determinati o ad altri impiegati dell’associazione. Nell’assenza o impedimento del Presidente, tutte le di lui funzioni spettano al Vice Presidente.

Art. 16

Il Collegio Sindacale qualora nominato si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea di cui uno con funzioni di Presidente. I Sindaci durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il loro eventuale compenso è stabilito dall’Assemblea prima della nomina e per tutta la durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale deve controllare l’amministrazione dell’associazione, vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite con le risultanze dei libri e delle scritture contabili e l’osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

I Sindaci devono anche:

  1. Accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l’osservanza delle norme di legge;
  2. Accertare almeno ogni novanta giorni la consistenza di cassa o l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell’associazione e ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
  3. Verbalizzare le verifiche fatte anche individualmente;
  4. Intervenire nelle riunioni dell’Assemblea, del Comitato Direttivo e del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;
  5. Convocare l’assemblea, qualora non vi provvedano i membri del comitato Direttivo;

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Il Sindaco che, senza giustificato motivo non partecipi, durante l’esercizio Sociale, a due riunioni del Collegio, decade dall’ufficio. Dalle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale, che viene sottoscritto e trascritto nell’apposito libro.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I Sindaci che non assistano, senza giustificato motivo alle assemblee, o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Comitato Direttivo, decadono dell’Ufficio. I Sindaci devono adempiere ai doveri con la diligenza del mandatario; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti, di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio. Essi sono responsabili solidamente con gli Amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato con conformità degli obblighi della loro carica.

Art. 17

Il Collegio dei Probiviri, qualora nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti tutti eletti dall’Assemblea. I soci e l’associazione sono obbligati a rimettere alle decisioni di esse le risoluzioni di tutte le controversie (relative alla interpretazione alle disposizioni contenute nell’atto costitutivo e nello statuto derivanti da deliberazioni dell’Assemblea o dal Comitato Direttivo o che riguardino rapporti tra l’Associazione ed i soci) le quali possono formare oggetto di compromesso. I membri effettivi eleggono il presidente.

Art. 18

I proventi del D.D.L.R. sono costituiti:

  1. Dalle quote sociali;
  2. Da contributi degli Enti Locali e della Regione Lazio;
  3. Da eventuali entrate derivanti da manifestazioni ed eventi occasionali quali attività collaterali di gestione interna;
  4. Da redditi sui capitali;
  5. Da qualsiasi altra somma proveniente da donazioni ed in genere da atti di liberalità;
  6. Da eventuali quote individuali approvate dal Comitato Direttivo per le attività delle Sezioni specializzate.

Art. 19

La responsabilità della gestione è assunta dal Comitato Direttivo del D.D.L.R.
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il Bilancio consuntivo, predisposto dal Comitato Direttivo, è sottoposto all’esame del Collegio dei Sindaci entro il 31 marzo di ogni anno, e deve essere approvato dall’assemblea ordinaria entro il 30 aprile successivo.

Art. 20

Nel caso d’infrazione da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, il Comitato Direttivo dovrà applicare le seguenti sanzioni:

  1. Ammonizione scritta;
  2. Sospensione temporanea da ogni attività e benefici sociali;
  3. Espulsione

Contro i provvedimenti di cui alla lettera a) b) e c) l’interessato può, entro 15 giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ricorrere al Collegio dei Probiviri del D.D.R.L. che sarà tenuto a pronunciarsi entro 30 gironi dalla ricezione del ricorso.

Art. 21

L’attività del D.D.R.L. è ispirata alla massima pubblicità e trasparenza.

Lo scioglimento del D.D.R.L. viene deliberato dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci. In caso di scioglimento del D.D.R.L., l’Assemblea in seduta straordinaria, provvederà (sentito l’Organismo di Controllo di cui all’Art. 3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662) alla devoluzione del patrimonio del D.D.R.L. ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge e con particolare riferimento al D. Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460.

In caso di cessazione di attività del D.D.R.L. i beni di proprietà del Dopolavoro medesimo, di qualunque tipo e specie, seguiranno la destinazione stabilità dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Art. 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle Norme Regolamentari che verranno emanate dal Consiglio Direttivo e nel rispetto delle norme di Legge e del codice civile in materia di associazioni non riconosciute.